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12.12.2016

Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali per l’acquisto di cucine e termocucine a legna

Riteniamo utile fornire le seguenti informazioni sulle agevolazioni fiscali attualmente in vigore per l’acquisto di cucine, termocucine, stufe e termostufe a legna.
DETRAZIONE IRPEF del 50%
Dal 1998 con la legge nr. 449/1997 è stata introdotta la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia che negli anni successivi è stata più volte prorogata, integrata e modificata. Con il decreto legge nr. 201/2011 l’agevolazione è stata resa permanente (senza scadenza) nella percentuale del 36% e con spesa massima detraibile di 48.000 euro. Con decreto legge nr. 83/2012 si è determinato che per le spese sostenute dal 26.06.2012 fino al 30.06.2013 la detrazione Irpef aumenta al 50% e la spesa massima detraibile a 96.000 euro. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Considerati i molti interventi sulla legge si consiglia di aggiornarsi su eventuali modifiche  attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it.
Dallo stesso sito, all’interno del campo Guide Fiscali, possono essere scaricate le istruzioni per usufruire dell’agevolazione. Download diretto per Guida Aprile 2015 clicca QUI.


I nostri prodotti, cucine, termo cucine, stufe e termo stufe a legna, rientrano tra i beni per cui è ammessa la detrazione.  In particolare, come indicato nella guida al punto A e punto I, i nostri prodotti rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria, elencati nella lettera b) dell’art.3 del Dpr 380/2001 e gli interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui Legge 9/1/1991, n 10 e DPR 26/8/1993 n 412, oltre nei punti sulla ristrutturazione edilizia.

 
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
La legge di stabilità ha inoltre prorogato la detrazione del 50% anche sulle parti accessorie alle cucine e termo cucine a legna come strutture per elettrodomestici, piani cottura, forni (classe A), mobili lavello e cappe fino alla concorrenza di spesa di Euro 10.000,00, oltre il costo della cucina a legna, purché rientranti in un intervento di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria per i casi indicati nella guida sotto allegata.
Pertanto, riepilogando, se il cliente è in possesso di una licenza edilizia o di una comunicazione lavori per gli interventi di cui sopra può usufruire delle agevolazioni sull'intera spesa delle cucine combinate con gli elettrodomestici e sulle cappe oltre a mobili e lavelli.
 

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COSA FARE PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE IRPEF SU CUCINE E TERMOCUCINE A LEGNA
In breve, indichiamo i punti principali per poter usufruire della detrazione Irpef per il caso più semplice di  acquisto di un nostro prodotto rientrante tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (nota 1). Per gli altri casi di detraibilità previsti dalla legge attenersi alle procedure previste per i casi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e per ristrutturazione edilizia. In ogni caso il soggetto interessato, data la complessità della normativa, è tenuto a informarsi presso gli uffici tributari o tramite il proprio consulente fiscale, per verificare il diritto all’agevolazione e le modalità di applicazione (nota 2).
  • Essere in possesso delle abilitazioni amministrative se previste dal proprio Comune (concessioni, autorizzazioni, etc.); in caso non sia previsto alcun titolo abilitativo serve predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
  • Effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale specificando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.
  • Conservare le fatture delle spese effettuate e la ricevuta del bonifico.
  • Conservare l’attestato del produttore di resa superiore al 70%.
  • Essere in possesso delle ricevute di pagamento dell’Ici (ora Imu), se dovuta.
  • Essere in possesso dei dati catastali dell’immobile o, in mancanza, della domanda di accatastamento.
Nota 1: in base al nuovo art. 16-bis comma 1, lettera h) del DPR 917/1986, è previsto che la detrazione per l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia sia ammessa anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. Tale agevolazione si applica per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2013.

Nota 2: I testi riportati sono solo ad uso informativo, Rizzoli declina ogni responsabilità per inesattezze od omissioni.


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